Traspare contro la violenza sulle donne. Hai bisogno d’aiuto? Chiama il 1522
logo

C.U.C. Unione Montana Dal Tobbio al Colma

La C.U.C.

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) opera su base convenzionale ed ha natura di centrale di committenza, assicurando la trasparenza, la regolarità, l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016 la «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Le centrali di committenza possono:

  1. aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
  2. stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
  3. gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. 50/2016.

Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.Lgs. n. 50/2016, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonchè gli altri soggetti e organismi di cui all'art. 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 D.Lgs. n. 50/2016 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi devono fare ricorso a strutture aggregatrici, quale la centrale unica di committenza (C.U.C.), ai sensi dell’ art. 37, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016:
“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

  1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”.

La disposizione, dettata all’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei comuni attraverso il doveroso utilizzo di forme di aggregazione ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici.

Lo scopo è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi provenienti da una quantità enorme di comuni, anche di dimensioni estremamente ridotte, verso strutture aggregatrici, con l’effetto di concentrare le procedure di acquisto, aumentando, di conseguenza, i volumi messi a gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure di gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure, garantendo, così nel contempo, l’accrescimento della specializzazione, in capo ai soggetti più qualificati, nella gestione delle procedure di e-procurement.

In materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari.
Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie. Cliccando sul tasto OK o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie.
Informazioni